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I.C.I.

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Ai fini del versamento e delle dichiarazioni  I.C.I.  si comunica che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2010 sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli immobili, per il corrente anno,  che rimangono invariate rispetto all'anno 2009, come di seguito indicato:

  • aliquota del 6‰ per l'abitazione principale ed unica pertinenza;
  • aliquota del 7‰ per tutti gli altri immobili;
  • detrazione per l'abitazione principale € 113,62

ESENZIONE DAL PAGAMENTO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:

 Con Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 è stato soppresso, dall'anno 2008, l'obbligo del pagamento dell'ICI relativamente all'abitazione principale e sua pertinenza con esclusione dei fabbricati  appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9.

Si precisa che per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo ha  stabilito, salvo prova contraria, la propria residenza anagrafica

COMODATO/USO GRATUITO

E' equiparata all'abitazione principale ( e quindi l'esenzione se  rientra nelle categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7), l'abitazione e sua pertinenza concessa in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado a condizione che la stessa sia  utilizzata quale abitazione principale dal comodatario.

E' necessario presentare apposita certificazione presso l'Ufficio Tributi entro il 30/09/2010.

Se l'immobile appartiene alle categorie catastali A/1 A/8  A/9 il soggetto passivo (il comodante) determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione deliberata dal comune per l'abitazione principale.

 

IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI:

A partire dall'anno 2008 è prevista l'assimilazione all'abitazione principale (e quindi l'esenzione se  rientra nelle categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7, la determinazione dell'imposta applicando l'aliquota e la detrazione deliberata dal comune per l'abitazione principale, se l'immobile rientra nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9) dell'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata.

 

IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL CONIUGE SEPARATO NON ASSEGNATARIO

E' assimilata all'abitazione principale ( e quindi esente se appartenente alle categorie A/2  A/3 A/4 A/5 A/6 A/7) l'immobile del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale.

Se l'immobile appartiene alle categorie catastali A/1 A/8  A/9 il soggetto passivo determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione deliberata dal comune per l'abitazione principale calcolate in proporzione alla quota di possesso. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata l'ex casa coniugale.

 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per i cittadini italiani residenti all'estero, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Giusta Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze tali immobili sono soggetti al pagamento ICI, con l'applicazione dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale.

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 17/12/2007 è stata prevista LA RISCOSSIONE IN PROPRIO DELL'IMPOSTA I.C.I., ed in conseguenza sono state previste le seguenti modalità di versamento del tributo:

  • tramite conto corrente postale n. 87921649- intestato a Comune di Capolona Tesoreria I.C.I.
  • Tramite modello F24
  • Tramite bollettino online sul sito http://www.poste.it/ (per i correntisti Bancoposta e per i possessori di carta di credito)

 

PAGAMENTO

  • IN DUE RATE

- Entro il 16 Giugno 2010 deve essere versata la prima rata in ACCONTO, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per l'anno precedente.

- Entro il 16 Dicembre 2019 deve essere versato il SALDO, pari all'imposta dovuta per l'intero anno, detratto l'acconto versato. L'imposta è calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l'anno 2010.

  • IN UNICA SOLUZIONE

- Entro il 16 Giugno 2010 deve essere versata l'intera imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2010.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione, per le modificazioni soggettive ed oggettive avvenute nell'anno 2009, deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati; il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione I.C.I. 2009", e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

La DICHIARAZIONE I.C.I. deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno di riferimento. 

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo

equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Si precisa che:

  • - l'I.C.I. viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo;
  • - la dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

AUTOCERTIFICAZIONE IMMOBILI USO/COMODATO GRATUITO

MODELLO DI DICHIARAZIONE I.C.I. 
Link : http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm

BOLLETTINO DI VERSAMENTO

RAVVEDIMENTO OPEROSO  

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